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Guida ENEA SUPERBONUS 110%
La nuova guida dell'ENEA pur essendo uno strumento utlie e molto chiaro per districarsi nel complicato mondo delle detrazioni fiscali con il SuperBonus 110% è stata redatta prima della Legge di Bilancio 2021 e quindi risulta essere non perfettamente in linea con le modifiche apportate del Decreto Rilancio.
SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo
In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.
SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.
SuperBonus 110% circolare n 24/E
Circolare n. 24/E
Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.
SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”
SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione
In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?
Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"
Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
E ‘stato pubblicato il provvedimento attuativo del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti. Il provvedimento relativo alle modalità e alla modulistica da inviare si chiama “Decreto Asseverazioni”.
SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110%. Vedi la nostra news del 25/07/2020
Attualmente non sono ancora usciti i decreti attuativi che potranno "finalmente" chiarire come poter usufruire, senza incorrere in errori, del cosidetto BONUS 110%
Titoli abitativi edilizi: in vigore la nuova normativa
Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL. Restano in piedi 5 titoli abilitativi:
- PdC (permesso di costruire)
- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
- super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)
- CILA (comunicazione inizio attività asseverata)
- edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)
Di seguito una sintesi schematica degli interventi realizzabili mediante ciascuno di questi titoli.
Permesso di costruire
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.
In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:
- gli interventi di nuova costruzione
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica
-
gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
- portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
- comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
- comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
- interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
-
gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
- non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
- non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
- non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
-
le varianti a permessi di costruire che
- non incidono su parametri urbanistici e volumetrie
- non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
- non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.
Ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)
Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (art. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.
In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di:
- strumenti urbanistici
- regolamenti edilizi
- disciplina urbanistico-edilizia
- norme antisismiche
- norme di sicurezza
- norme antincendio
- norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica
- norme sulla tutela dal rischio idrogeologico,
- codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs. 42/2004)
Edilizia libera
Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:
- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:
- antisismica
- sicurezza
- antincendio
- questioni igienico-sanitarie
- efficienza energetica
- tutela dal rischio idrogeologico
- codice dei beni culturali e del paesaggio
Fonte: BibluNet by ACCA