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Guida ENEA SUPERBONUS 110%
La nuova guida dell'ENEA pur essendo uno strumento utlie e molto chiaro per districarsi nel complicato mondo delle detrazioni fiscali con il SuperBonus 110% è stata redatta prima della Legge di Bilancio 2021 e quindi risulta essere non perfettamente in linea con le modifiche apportate del Decreto Rilancio.
SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo
In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.
SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.
SuperBonus 110% circolare n 24/E
Circolare n. 24/E
Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.
SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”
SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione
In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?
Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"
Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
E ‘stato pubblicato il provvedimento attuativo del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti. Il provvedimento relativo alle modalità e alla modulistica da inviare si chiama “Decreto Asseverazioni”.
SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110%. Vedi la nostra news del 25/07/2020
Attualmente non sono ancora usciti i decreti attuativi che potranno "finalmente" chiarire come poter usufruire, senza incorrere in errori, del cosidetto BONUS 110%
Entrato in vigore il Cpr
Da lunedì 1° luglio è in vigore tutto il disposto del nuovo Regolamento europeo prodotti da costruzione Ue 305/2011 (Cpr).
Il provvedimento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei prodotti da costruzione garantendo che il fabbricante abbia eseguito i controlli standard - durante le fasi sia di progettazione sia di fabbricazione - sulle materie prime, sul processo produttivo e sui requisiti del prodotto finito.
Non essendo necessario un recepimento da parte delle autorità nazionali, proprio in quanto regolamento anziché direttiva, la sua operatività è la medesima in tutta Europa.
Le novità introdotte dal Regolamento 305/2011 sui prodotti da costruzione riguarda innanzitutto le sue modalità di applicazione, in quanto non ha bisogno di essere recepito, ma è vigente allo stesso modo in tutti gli Stati.
Il Cpr è completamente vigente dal 1° luglio 2013.
In secondo luogo i requisiti di base delle opere di costruzione passano da 6 a 7, in quanto viene introdotto quello relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali. Questo implica la necessità di aggiornare, nel tempo, tutte le norme e i regolamenti tecnici europei con l’inserimento delle caratteristiche essenziali relative al requisito 7.
In terzo luogo i sistemi di attestazione scendono da 6 a 5: non esisterà più il sistema 2 e i sistemi Avcp possibili saranno 1+, 1, 2+, 3 e 4.
Un produttore per adeguarsi al Cpr deve ottemperare ai requisiti dell'art.11 del Cpr. Deve redigere la Dichiarazione di prestazione (Dop) e consegnarla fisicamente, insieme al prodotto, ai propri clienti, in formato cartaceo o digitale; inoltre deve inserire nell'etichetta di marcatura Ce alcuni nuovi dati (codice identificativo della Dop e codice identificativo del prodotto-tipo).
Vi sono tre possibilità di deroga all’obbligo di marcatura Ce:
1 - se il prodotto è fabbricato in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie e installato nell'opera da parte del fabbricante;
2 - se il prodotto è fabbricato nel cantiere dove vengono realizzate le opere nelle quali sarà inserito;
3 - se il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o atti alla conservazione del patrimonio, mediante un procedimento non industriale per il restauro di opere di costruzione formalmente protette.
In tutti i casi sopra esposti, avvalendosi della possibilità di non marcare Ce si ricade nell'obbligo di sottoporre il proprio operato in fase produttiva alla sorveglianza ed alla responsabilità del direttore dei lavori del cantiere. Si segnala inoltre che, per i prodotti con valenza strutturale, in caso di ricorso alle possibilità di deroga le frequenze di prova sul prodotto non possono essere quelle consentite dalla norma armonizzata, ma sono quelle previste per il cantiere. La deroga alla marcatura Ce è comunque una possibilità, non un obbligo.
Esistono delle procedure semplificate, cioè dei metodi alternativi che un fabbricante può utilizzare al fine di contenere i costi per valutare e tenere sotto controllo la costanza della prestazione di un prodotto da costruzione. Tra esse sono contemplati:
• la possibilità di dichiarare un prodotto di una certa classe per via "tabellare". Ad esempio un prodotto di metallo può essere dichiarato di classe A1 per la reazione al fuoco, grazie ad alcune decisioni della Commissione europea;
• il "test sharing", cioè la condivisione delle prove iniziali di tipo (Itt). Lo stesso prodotto fabbricato in due stabilimenti diversi può far riferimento alle stesse prove iniziali di tipo;
• il "cascading". Se acquisto un prodotto e lo immetto sul mercato a mio nome in qualità di produttore, per dichiararne le prestazioni posso far riferimento ai test di tipo iniziali del fabbricante, a condizione di essere stato da lui formalmente autorizzato;
• per microimprese (max 10 addetti e 2 milioni di euro di fatturato) che ricadono nell'Avcp 3 o 4, la possibilità di effettuare la determinazione del prodotto-tipo con metodi alternativi a quelli previsti dalla norma armonizzata, a condizione però che ne venga dimostrata l'equipollenza. Inoltre tali fabbricanti possono trattare il prodotto ricadente nel Avcp 3 conformemente alle disposizioni relative all'Avcp 4;
• nel caso di prodotto in unico esemplare o su specifica del committente con processo non in serie, la possibilità per il fabbricante (qualora decida di marcare Ce - ndr) di sostituire le attività relative alla valutazione della prestazione di cui al pertinente Avcp con una documentazione tecnica specifica e procedure dimostrate equipollenti. In caso di Avcp 1+ e 1 questa documentazione specifica dovrà superare la verifica da parte dell'organismo notificato che rilascia il certificato di costanza della prestazione.
Per i prodotti richiamati nell’allegato A del decreto del ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 aprile 1998, il decreto stabilisce la certificazione obbligatoria delle caratteristiche energetiche riportate nell’allegato stesso, qualora il produttore pubblicizzi o venda il prodotto facendo riferimento alle sue proprietà di isolamento termico. Ad esempio, nel caso dei pannelli prefabbricati di calcestruzzo deve essere determinata e dichiarata dal produttore la trasmittanza termica.
Per il calcolo della trasmittanza termica dei pannelli prefabbricatisi fà riferimento alla UNI EN ISO 6946 - Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo, la quale descrive un metodo semplificato per il calcolo della caratteristica di isolamento termico. Possono, e a volte devono, essere utilizzati anche metodi numerici, come quelli descritti nella norma UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Calcoli dettagliati.
Fonte icmq.it