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Guida ENEA SUPERBONUS 110%
La nuova guida dell'ENEA pur essendo uno strumento utlie e molto chiaro per districarsi nel complicato mondo delle detrazioni fiscali con il SuperBonus 110% è stata redatta prima della Legge di Bilancio 2021 e quindi risulta essere non perfettamente in linea con le modifiche apportate del Decreto Rilancio.
SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo
In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.
SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.
SuperBonus 110% circolare n 24/E
Circolare n. 24/E
Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.
SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”
SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione
In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?
Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"
Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
E ‘stato pubblicato il provvedimento attuativo del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti. Il provvedimento relativo alle modalità e alla modulistica da inviare si chiama “Decreto Asseverazioni”.
SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110%. Vedi la nostra news del 25/07/2020
Attualmente non sono ancora usciti i decreti attuativi che potranno "finalmente" chiarire come poter usufruire, senza incorrere in errori, del cosidetto BONUS 110%
Il Committente, chi è? e quali obblighi ha.
Il Committente, chi è e quali obblighi ha.
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È il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera ovvero il proprietario o l’amministratore che decide di realizzare o ripristinare un’opera edile.
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Il committente Privato che vuole realizzare opere edili di trasformazione muraria, ordinaria o straordinaria, anche solo interna del proprio appartamento o fondo, che esegua:
Opere edili murarie, anche se modeste e non coinvolgenti le strutture portanti, con
PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA o con ATTIVITÀ di EDILIZIA LIBERA coinvolgenti:
• l’impresa edile o lavoratore autonomo, per opere edili;
• una ditta o lavoratore autonomo, per le opere elettriche;
• una ditta o lavoratore autonomo, per le opere idrauliche;
• una ditta o lavoratore autonomo, per le opere di imbiancatura e/o decorazione;
• una ditta o lavoratore autonomo, per le opere di installazione arredi fissi (bar attivitàcommerciali in genere ecc.).
IL COMMITTENTE PUÒ AVVALERSI:
di un Responsabile dei lavori.
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Il Responsabile dei lavori deve essere un soggetto qualificato e competente, che può essere incaricato di svolgere, in tutto o in parte, i compiti del Committente stesso, sgravandolo dalla responsabilità dei compiti delegati. Il Responsabile dei lavori, delegato dal Committente, oltre alle competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico, deve avere la possibilità di decidere autonomamente nello svolgimento dei compiti a lui delegati.
OBBLIGHI DEL “COMMITTENTE”:
SI ATTIENE:
ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo n°81/2008 e s.m.i., che consistono principalmente in:
• valutazione, eliminazione (ove possibile) e riduzione dei rischi, a partire dalla fonte;
• programmazione della prevenzione e degli interventi migliorativi degli ambienti di lavoro, dando priorità alle misure
di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
• predisposizione di controlli sanitari dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
• manutenzione dei dispositivi di sicurezza in condizioni di efficacia;
• informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
DESIGNA:
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
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il Coordinatore per la progettazione, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 (titolo di studio, esperienza e formazione specifica).
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il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 (titolo di studio, esperienza e formazione specifica).
Nella fase di progettazione dell’opera
PRENDE IN CONSIDERAZIONE
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il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Fascicolo, comprensivo dell’Elaborato coperture, predisposti dal Coordinatore.
TRASMETTE
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alle imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzioni dei lavori il piano di sicurezza e coordinamento (art. 101, comma 1).
COMUNICA
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alle imprese (affidatarie e esecutrici) e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
VERIFICA
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l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite almeno le seguenti documentazioni:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (CCIAA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi (DVR) riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, DPI, incaricati sicurezza e emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione e idoneità sanitaria;
c) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale;
e) dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
f) dichiarazione dell’Organico medio annuo distinto per qualifica corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.
Per opere di entità inferiore a 200 uomini-giorni o che non presentano rischi particolari
Il Committente dovrà effettuare talune verifiche anche nei confronti delle imprese e degli autonomi coinvolti nei lavori soprattutto nei lavori più complessi o più rischiosi.
VERIFICA
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l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite almeno le seguenti documentazioni:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento unico di regolarità contributiva;
c) autocertificazione di possesso di dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti
interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale;
d) autocertificazione di possesso di documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, DPI, incaricati sicurezza e emergenze,
lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione e idoneità sanitaria;
e) autocertificazione relativa a Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Inoltre, in caso si prevedano o comunque si realizzi la presenza di più imprese anche non contemporanea o le opere di entità superiore o uguale a 200 uomini-giorni
Il Committente è anche tenuto ad informare gli organi di vigilanza dell’avvio dei lavori e degli eventuali aggiornamenti.
TRASMETTE
all’Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro (e in caso di lavori che godono di finanziamenti pubblici anche a INAIL, INPS e Cassa Edile) la Notifica preliminare, prima dell’avvio dei lavori e la aggiorna in relazione all’evoluzione dei lavori e al subentro di altre aziende. Copia della Notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza.
Fonte: inail.it