News
Guida ENEA SUPERBONUS 110%
La nuova guida dell'ENEA pur essendo uno strumento utlie e molto chiaro per districarsi nel complicato mondo delle detrazioni fiscali con il SuperBonus 110% è stata redatta prima della Legge di Bilancio 2021 e quindi risulta essere non perfettamente in linea con le modifiche apportate del Decreto Rilancio.
SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo
In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.
SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.
SuperBonus 110% circolare n 24/E
Circolare n. 24/E
Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.
SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”
SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione
In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?
Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"
Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
E ‘stato pubblicato il provvedimento attuativo del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti. Il provvedimento relativo alle modalità e alla modulistica da inviare si chiama “Decreto Asseverazioni”.
SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110%. Vedi la nostra news del 25/07/2020
Attualmente non sono ancora usciti i decreti attuativi che potranno "finalmente" chiarire come poter usufruire, senza incorrere in errori, del cosidetto BONUS 110%
Accatastamento degli immobili ospitanti impianti fotovoltaici
Accatastamento degli immobili ospitanti impianti fotovoltaici
L'obbligo di accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico è dato dalla capacità delle stesse, in rapporto con le altre porzioni immobiliari, di produrre un reddito ordinario, temporalmente rilevante, caratterizzante l'unità immobiliare a cui appartengono. In altri termini, l'Agenzia del Territorio accerta gli immobili che ospitano i medesimi impianti, indagando, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, sulla correlazione che sussiste tra l'immobile e, in generale, quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale.
Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento.
Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3 del 2008, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.
In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale. In tal senso, l'Agenzia del territorio ha dato istruzioni con circolare n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4 del 29 ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali.
Successivamente, ultimata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione in categoria D/1, ovvero in D/10, qualora in possesso dei requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, in coerenza con quanto specificato nel successivo paragrafo 3.
Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza, quali, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni.
In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
L'obbligo della dichiarazione in catasto, quando ne ricorrono i presupposti, resta in carico ai titolari dei diritti reali sull'immobile. All'uopo pare utile rammentare che il soggetto obbligato, in base ai principi generali stabiliti dall'ordinamento, può incaricare dell'adempimento altri soggetti, mediante specifica delega redatta nelle forme di legge3 ; in tale circostanza, la dichiarazione è sottoscritta, per la proprietà, dal soggetto delegato.
Scarica l'allegato Tecnico dell' Agenzia del Territorio