Terre e rocce da scavo
Il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, ovvero il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017.
Il provvedimento, in vigore dal 22 agosto 2017, consta di 31 articoli e 10 allegati; esso si occupa dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica.
Questo decreto rappresenta l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Il D.P.R. abroga sia il D.M. n. 161/12, che l’art. 184-bis, comma 2-bis del D.L.vo 152/06, nonché gli artt. 41, c. 2 e 41-bis del D.L. 69/13.
Dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (22 agosto 2017), contenuta nel DPR 13 giugno 2017, n. 120, alcune Regioni (Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Piemonte, Toscana, Veneto, Provincia Autonoma di Trento) hanno predisposto una serie di documenti informativi e operativi utili a fornire una guida ai produttori interessati dalla nuova normativa.
Si sono distinte, per ora, le regioni Veneto e Piemonte, diffondendo, tramite l’Arpa, una serie dettagliata di FAQ, che arrivano a toccare specifiche questioni, dalla valenza sempre pratica. Anche la Toscana non ha mancato di diffondere una prima lettura applicativa, corredandola, però, di una serie di FAQ relative alle pratiche già in corso al 22 agosto 2017. Successivamente, anche il Friuli e la Provincia Autonoma di Trento si sono distinte per una serie di FAQ diffuse tramite le rispettive ARPA
ARPAV VENETO
Terre e rocce da scavo
Dichiarazioni ai sensi dell' art. 21 del DPR n. 120/2017
Il DPR 120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPAV una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21.
La Regione Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:
§ utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione
§ riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione
Le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto alla normativa precedente, con particolare riguardo alle opere non soggette a VIA/AIA, riguardano i seguenti aspetti:
§ la dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo"; non sono più accettabili dichiarazioni sottoscritte dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.
§ La trasmissione della documentazione va fatta oltre che ad ARPAV anche ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
§ La modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata ed integra alcune informazioni rispetto a quella già in vigore in Regione. L'applicativo web predispone la dichiarazione sempre nel nuovo formato ma con riferimento alle sole voci presenti nei precedenti moduli per i progetti approvati prima del 22 agosto 2017(con riferimento alla data del permesso a costruire o analogo titolo abilitativo). Per i progetti approvati dal 22 agosto in poi viene sempre utilizzata la nuova modulistica (Allegati 6 e 8).
§ Il set analitico di base per l’accertamento dei requisiti di idoneità prevede, oltre ai parametri già previsti dalle istruzioni operative di ARPAV, anche cobalto, mercurio e amianto (quest'ultimo solo nel caso in cui sia stata riscontrata la presenza di materiale di riporto di origine antropica).
§ Nel caso di terre e rocce provenienti da scavo in roccia la verifica analitica è fatta previa porfirizzazione dell’intero campione.
§ In presenza di materiali di riporto, questi devono essere presenti in quantità inferiore al 20% in peso (allegato 10) e il materiale da scavo deve essere sottoposto a test di cessione (art. 4).
§ Per quanto riguarda la numerosità di campioni da analizzare in base alle caratteristiche dell’intervento si continua a far riferimento alle istruzioni operative di ARPAV (mentre per le opere in VIA/AIA si fa riferimento all'Allegato 2 del DPR).
§ Per materiali che presentano concentrazioni dei contaminanti tra i limiti di colonna A e colonna B, il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce (Allegato 4).
§ La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 va inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
§ Tempistica: il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
§ Documento di trasporto: esiste una nuova modulistica definita dall’Allegato 7
§ Riutilizzo in sito: la norma prevede che la verifica della non contaminazione sia eseguita, qualora necessario, ai sensi dell’allegato 4; non è prevista dal DPR una modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore in regione Veneto.
L'applicativo web
Le dichiarazioni, per essere pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla normativa, devono essere compilate utilizzando l'applicativo web dedicato.
Effettuato l'accesso, è necessario registrarsi, procedere con la compilazione della scheda ed infine confermare e stampare (su file o su carta) la dichiarazione.
A chi inviare le dichiarazioni?
§ Riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione
Le dichiarazioni devono essere inviati all'indirizzo terrerocce@pec.arpav.it e agli indirizzi PEC dei comuni di competenza (cioè in cui ricadono i siti di scavo e di riutilizzo). I moduli devono essere inviati in formato file pdf firmato digitalmente o stampato e firmato su carta e poi scansionato.
§ Completo riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso sito di produzione
Il modello di autocertificazione deve essere inviato solamente all’indirizzo PEC del comune in cui ricade il sito di produzione.
Nel caso in cui il produttore delle terre provveda all'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo dovranno essere seguite le istruzioni operative definite da ARPAV.
La mappa per consultare i dati
A partire da novembre 2015, i dati relativi ai risultati delle analisi eseguite per la gestione delle terre e rocce da scavo, sono utilizzati per aggiornare la mappa dall’applicativo ed il relativo database.
Nella mappa è possibile visualizzare anche le unità fisiografiche e deposizionali del Veneto, aree omogenee per contenuto in metalli pesanti, che sono state descritte nella pubblicazione edita da ARPAV Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto. Nella mappa queste unità sono rappresentate da aree di sfondo caratterizzate da colori differenti. Cliccando sul colore utilizzando il tasto info viene visualizzato il nome dell’unità e i valori di fondo relativi.
I dati raccolti dal 2010 e fino a dicembre 2014 sono consultabili dalla mappa accessibile dal riquadro a destra; non appena completata la migrazione di tutti i dati nel nuovo sistema sarà attiva solo la mappa accessibile dall’applicativo.
Fonti:
www.tuttoambiente.it/leggi/terre-rocce-dpr-120-2017/
www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo
scarica i documenti: