Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 55
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 135
LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 55
Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica,
di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:
CAPO I
Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico
per le attività produttive
Art. 1
Finalità e oggetto
1. Il presente capo, al fine di agevolare l’azione della pubblica amministrazione con particolare riferimento all’attività di impresa, detta procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Art. 2
Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali,statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività
produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.
Art. 3
Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale
1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli
interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite
massimo dell’80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500mq.. Nel caso in cui l’ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d’uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all’interno del medesimo lotto sul quale insiste l’attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.
2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole della conferenza di servizi o dell’istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.
3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500 mq non sia complessivamente superato.
Art. 4
Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo
strumento urbanistico generale si applica, l’articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1 il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’interessato, convoca in seduta
pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”e successive modificazioni, e alle altre normative di settore.
3. Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il
consenso dell’ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale136 23 aprile 2004, n. 11 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”e successive modificazioni. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del comma
6, in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.
4. La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale
degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante,
decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l’approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l’intervento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
7. La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo
eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l’intervento. La proroga per l’inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l’inizio dei lavori.
Art. 5
Convenzione
1. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune
nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento ed, in particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell’intervento nel contesto territoriale.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 3, la convenzione deve anche prevedere il divieto per due anni, a far data dal rilascio
del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d’uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all’attività produttiva; a tali fini è istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, le linee guida e i criteri per l’omogenea redazione della convenzione di cui al presente articolo.
Art. 6
Elenchi e monitoraggio
1. A fini conoscitivi i comuni istituiscono ed aggiornano un apposito elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli
2, 3 e 4, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati.
2. L’elenco di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull’attuazione della presente normativa.
Art. 7
Norme transitorie
1. Alle istanze presentate al SUAP prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina previgente, salvo
che il richiedente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, non faccia richiesta al responsabile SUAP di applicazione della normativa recata dal presente capo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica il DPR 160/2010.
Art. 8
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, sono abrogati il comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2008 n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”, l’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune” e il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 “Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” ”.
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 137.
CAPO II
Disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.
Art. 9
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni:
1. Alla fine del comma 3 bis dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni è aggiunta la seguente frase: “La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” certifichi l’esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.”.
Art. 10
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
“6 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l’installazione delle serre tunnel di cui al presente comma.”.
Art. 11
Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni
1. Dopo il comma 7 sexies dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
“7 septies. In deroga al divieto di cui al comma 1 fino all’approvazione del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all’articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni, nonché per le aree che sono oggetto di una specifica disciplina da parte dello strumento urbanistico generale in connessione alla localizzazione dell’opera pubblica, qualora detta opera sia stata realizzata altrove o il relativo vincolo decaduto.”.
Art. 12
Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni
1. Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dal presente capo, possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT).
2. È abrogata la legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2 “Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche”.
Art. 13
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni
1. In attuazione della vigente normativa europea in materia di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lettera
a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è così sostituita:
“a) cittadini italiani;
a bis) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
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a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.”.
Art. 14
Modifica dell’articolo 37, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale
1. All’articolo 37, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole “al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore” sono sostituite dalle seguenti: “. Nel caso in cui lo stesso presenti l’abbonamento entro i successivi dieci giorni presso qualunque biglietteria indicata dal soggetto gestore o dimostri, attraverso procedure informatizzate individuate dal medesimo soggetto gestore,
il possesso del valido titolo, non si applica alcuna sanzione”.
2. Per i soli utenti titolari di abbonamento nominativo, la norma del comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l’utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica successivamente all’attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale.
3. È abrogato l’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 “Modifica all’articolo, 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale” ”.
Art. 15
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 “Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11
“Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” ” e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici”
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 le parole: “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle parole: “1° gennaio 2014”.
Art. 16
Modifica dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunte le seguenti parole: “Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell’ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono inseriti i seguenti commi:
“4 bis. Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per più comuni dovrà indicare, in ciascuna domanda presentata, l’ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall’autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall’azienda a cui ineriscono.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è sostituito dal seguente:
“5. Per l’anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del
criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche.”.
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 139
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 31 dicembre 2012