Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30
Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 (BUR n. 97/2010)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VARIANTI URBANISTICHE
Art. 1 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente articolo: omissis (1)
Art. 2 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito: omissis (2)
1. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito: omissis (3)
Art. 3 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “e c)” sono sostituite dalle parole: “c) e d)”.
Art. 4 - Modiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ulteriori disposizioni transitorie.
1. Il comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito: omissis (4)
2. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi: omissis (5)
3. La lettera b) del comma 7 ter dell’articolo 48, è così sostituita: omissis (6)
4. Alla lettera d) del comma 7 ter dell’articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è soppressa l’espressione: “Nelle zone E1, il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni”.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, sono fatti salvi e si concludono con le procedure già previste, i procedimenti in corso relativi alle varianti agli strumenti urbanistici generali adottate in deroga al divieto di cui al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, da parte dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno approvato il piano di assetto del territorio (PAT).
Art. 5 - Interpretazione autentica del comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “Sono sempre consentiti” sono da intendere nel senso che gli interventi cui si fa riferimento sono ammissibili anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 44, ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 44.
Art. 6 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. omissis (7)
2. Sono abrogati l’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” e l’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(1) Articolo riportato dopo l’art. 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(2) Comma riportato al comma 1 dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(3) Comma riportato al comma 4 dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(4) Comma riportato al comma 5 dell’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(5) Commi riportati dopo il comma 5 dell’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(6) Testo riportato alla lett. b) del comma 7 ter dell’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(7) Comma abrogato da comma 2 art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2 .
SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 (BUR n. 97/2010)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VARIANTI URBANISTICHE
Art. 1 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
Art. 4 - Modiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ulteriori disposizioni transitorie.
Art. 5 - Interpretazione autentica del comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
Art. 6 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.