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nuova costruzione

Si definiscono interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite ai precedenti articoli. Sono qualificate di nuova costruzione le seguenti opere:
a) le opere che comportano la realizzazione di volume computabile;
b) gli interventi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
c) gli interventi relativi a manufatti autonomi sotto il profilo urbanistico-Edilizio;
d) l´installazione di torri e tralicci per gli impianti di radiocomunicazione e di radiodiffusione di ripetitori per i servizi di telecomunicazione e similari;
e) l´installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di involucri di qualsiasi genere (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, ecc.) che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
f) cabine elettriche;
g) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l´ampliamento di quelli esistenti all?esterno della sagoma esistente tra cui la sopraelevazione;
h) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
i) gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione, anche tramite cambio d´uso, di un volume superiore al 20% del volume dell´edificio principale;
j) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all´aperto ove comportino l´esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.Ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs 42/2004 per ciò che concerne le autorizzazioni paesistiche in ambito vincolato, e salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia gli interventi sopra descritti possono essere realizzati tramite inoltro di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività fatta eccezione per gli interventi edificatori nelle aree destinate all'agricoltura (artt. 59 e 60 della L.R. 12/2005).

 
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Thursday 26-Dec-24