attività edilizia libera

Alcuni interventi edilizi di minore entità possono essere eseguiti secondo la seguente disciplina semplificata, introdotta dal D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, convertito nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010, entrata in vigore il 26 maggio 2010.

A seconda della tipologia di intervento sono previste modalità diverse di presentazione della documentazione necessaria.

Tipologie di intervento

a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
f) installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc. (art. 17 d.lgs. 128/2006).

Come indicato nell'art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d), e) del D.P.R. 380/2001.

 

Indicazioni generali

Gli interventi edilizi liberalizzati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull'attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ecc.).

L'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari è a cura dell'interessato.
Al termine dei lavori, nei casi previsti dalla legge, l'interessato deve provvedere all'aggiornamento catastale.

Il mancato invio della comunicazione di attività edilizia libera o della relazione asseverata, quando previste, determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 258 euro, ridotta di 2/3, e quindi pari a 86 euro, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione.
Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell'attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.)

Normativa di riferimento

  • Legge n. 73 del 22 maggio 2010 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 25 Marzo 2010 n.40, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".
    Rif. Art. 5 Attività edilizia libera.
  • Legge n. 134 del 7 agosto 2012 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 recante "misure urgenti per la crescita del paese".
  • DPR n. 380 del 6 giugno 2001 artt. 3-6 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
 
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Thursday 26-Dec-24