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Articolo 10

  Art. 10 

(Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali  di  comunicazione
                alle interfacce della rete pubblica) 

  1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico  e'  libera  e  non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilita' del collegamento (MAC address).
  2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identita' dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di  dati personali e non  richiede  adempimenti  giuridici.  Se  l'offerta  di accesso  ad  internet   non   costituisce   l'attivita'   commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione  l'articolo  25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito, con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
  3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
  a) l'articolo 2 e' soppresso;
  b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.  Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio  1992, n. 314, e' abrogato".

 
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Thursday 21-Nov-24