Articolo 10
Art. 10
(Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione
alle interfacce della rete pubblica)
1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico e' libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilita' del collegamento (MAC address).
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identita' dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad internet non costituisce l'attivita' commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' soppresso;
b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e' abrogato".