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Articolo 85

Art. 85 

(Copertura finanziaria) 

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi  I  e  II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro  per l'anno 2013 e 8.000.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2014  e  fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota  parte  delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.  183, che  sono  conseguentemente  iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al  monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai  presente  articolo,  il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede,  con proprio decreto, alla  riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura finanziaria,  del  maggior onere risultante dall'attivita'  di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nel  Programma Giustizia civile e penale della Missione  Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze  riferisce  senza  ritardo  alle  Camere  con  apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
  4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V,  VI,  VII  e  VIII  del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 
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Thursday 21-Nov-24