Articolo 82
Art. 82
(Concordato preventivo)
1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole "ultimi tre esercizi" sono aggiunte le seguenti "e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.".
2. All'articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole "sommarie informazioni" sono aggiunte le seguenti: "e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato".
3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i creditori.