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Articolo 81

Art. 81

(Modifiche ai regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) 

  1. L'articolo 76 del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e' sostituito  dal  seguente:  "Art.  76  (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).
  1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
  a) in tutte le udienze penali;
  b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche  dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono  dinanzi  alla sezione di cui all'articolo 376,  primo comma,  primo  periodo,  del codice di procedura civile.
  2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge."

 
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Thursday 21-Nov-24