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Articolo 80

 Art. 80 

(Foro delle societa' con sede all'estero) 

  1. Per tutte le cause civili nelle quali e' parte, anche  nel  caso di piu' convenuti ai sensi dell'articolo. 33 del codice di  procedura civile, una societa' con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che  secondo  gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e  nel rispetto delle disposizioni normative speciali  che  le  disciplinano dovrebbero  essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
  a) gli uffici  giudiziari di Milano per gli uffici  giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;
  b)  gli  uffici  giudiziari  di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti  di  Ancona,  Bologna,  Cagliari,  Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
  c) gli uffici  giudiziari  di  Napoli  per  gli  uffici  giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di  Bari,  Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione  distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.
  2. Quando una societa' di cui al comma 1 e' chiamata  in  garanzia, la cognizione  cosi'  della  causa  principale  come  dell'azione  in garanzia, e'  devoluta, sulla semplice richiesta  della  societa' stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario compente a norma del medesimo comma.
  3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai  procedimenti  esecutivi e fallimentari,  nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di  terzo. Resta altresi' ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile.
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre  2005, n. 206.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
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Tuesday 03-Dec-24