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Articolo 9

 Art. 9 

  (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei) 

  1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento Nautonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole  di  ogni  ordine  e grado e le istituzioni educative, le  istituzioni  universitarie,  le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  gli  enti pubblici non economici nazionali,  le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare  precedenza, nella  trattazione  degli  affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura  provvedimentale relativi alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale  e alla pesca  e  alla  realizzazione  dei  progetti  realizzati  con  i medesimi fondi.
  2.   Al  fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione
dei programmi e  dei  progetti  cofinanziati  con  fondi  strutturali europei  e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la  Regione, ove accertino  ritardi  ingiustificati  nell'adozione  di  atti   di competenza degli enti territoriali, possono  intervenire in via di sussidiarieta', sostituendosi all'ente  inadempiente  secondo  quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  3. Le  amministrazioni  competenti  all'utilizzazione  dei diversi fondi strutturali, nei  casi  in  cui  riscontrino  criticita'  nelle procedure  di  attuazione dei programmi,  dei progetti e degli interventi  di  cui  al  comma  2,  riguardanti   la    programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e accertarne  le   eventuali  cause,  rimuovendo,  ove possibile, gli ostacoli verificatisi.
  4. Ove non sia stato possibile superare le  eventuali  inadempienze nel corso  della  Conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  3,  le amministrazioni, per la parte relativa alla propria  competenza, comunicano all'ente territoriale inadempiente  i  motivi  di  ritardo nell'attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al  comma 2 e indicano quali iniziative  ed  atti da adottare. In  caso  di ulteriore mancato adempimento, entro il termine di  30  giorni  dalla comunicazione, l'amministrazione  dello  Stato,  sentite  le  Regioni interessate, adotta le iniziative  necessarie  al  superamento  delle criticita'   riscontrate,   eventualmente   sostituendosi all'ente inadempiente attraverso la nomina di uno o piu' commissari ad acta.
  5. Le risorse economiche  rinvenienti  dal  Fondo  di  solidarieta' dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono  accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16  aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite,  per  quanto  di  rispettiva  spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi,  ovvero,  in mancanza,  alle amministrazioni   competenti, felino il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

 
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Tuesday 03-Dec-24