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Articolo 78

Art. 78

(Misure per la tutela del credito) 

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  645,  secondo  comma, e' aggiunto il seguente periodo: "L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis,  terzo  comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza  del termine minimo a comparire";
  b) all'articolo 648, primo comma,  le  parole  "con  ordinanza non impugnabile" sono sostituite dalle seguenti parole: "provvedendo  in prima udienza, con ordinanza non impugnabile".
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

 
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Tuesday 03-Dec-24