Articolo 77
Art. 77
(Conciliazione giudiziale)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente:
"185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.";
b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa"; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa".