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Articolo 77

 Art. 77 

  (Conciliazione giudiziale) 

  1. Al  codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente:
  "185-bis. (Proposta di conciliazione del  giudice)  - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando  e'  esaurita  l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.";
  b) all'articolo 420, primo comma, primo  periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa";  allo  stesso comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa".

 
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Thursday 21-Nov-24