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Articolo 76

Art. 76 

     (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio) 

  1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, e'  aggiunto il seguente:
  "791-bis  (Divisione  a  domanda  congiunta)  Quando  non  sussiste controversia sul diritto alla  divisione  ne'  sulle  quote  o  altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori  e  aventi  causa  che  hanno   notificato   o   trascritto l'opposizione alla divisione  possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario  al  quale  demandare  le  operazioni  di divisione. Se riguarda  beni immobili,  il ricorso deve   essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto,  nomina il notaio eventualmente indicato  dalle  parti  e, su richiesta  di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
  Quando risulta che una delle parti di cui al  primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al  giudice  che, con  decreto, dichiara  inammissibile la domanda  e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 739.
  Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del  codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili  e da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto  o  della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in  quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui  al  Libro III, Titolo II, Capo IV.  Entro  trenta  giorni  dal  versamento  del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne da'  avviso alle parti e agli altri interessati.
  Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta  giorni dalla ricezione  dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di  divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo  I,  Capo  III  bis;  non  si applicano quelle di  cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.
  Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria  il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreti e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi."

 
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Thursday 21-Nov-24