Articolo 75
Art. 75
(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla
corte di cassazione)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.";
b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.";
c) all'articolo 390, primo comma, le parole "o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375" sono sostituite dalle seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.