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Articolo 75

Art. 75 

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi  civili  dinanzi  alla
    corte di cassazione) 

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 70, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:
"Deve intervenire nelle cause davanti alla corte  di  cassazione  nei casi stabiliti dalla legge.";
  b) all'articolo 380-bis,  secondo  comma,  il  secondo  periodo  e' sostituito dal  seguente:  "Almeno  venti  giorni  prima  della  data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione  sono  notificati agli avvocati delle  parti  i  quali  hanno  facolta'  di  presentare memorie non oltre cinque  giorni  prima,  e  di  chiedere  di  essere sentiti, se compaiono.";
  c) all'articolo 390, primo comma, le parole "o  sia  notificata  la richiesta del  pubblico  ministero  di  cui  all'articolo  375"  sono sostituite dalle seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter".
  2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello  di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
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Tuesday 03-Dec-24