Articolo 72
Art. 72
(Stato giuridico e indennita')
1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari e' attribuita un'indennita' onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per
ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.
3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
4. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.