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Articolo 70

Art. 70 

       (Astensione e ricusazione) 

  1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato a norma dell'articolo 52 del  codice di procedura civile, oltre che nei  casi  previsti  dall'articolo  51,  primo  comma, del medesimo codice, quando e'  stato  associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
  2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualita' di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle
parti in causa o uno dei difensori.

 
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Thursday 21-Nov-24