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Articolo 8

Art. 8 

                           (Partenariati) 

  1. Dopo l'articolo 14 della legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  e' aggiunto il seguente:
  "Art. 14-bis - (Partenariati) 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalita' della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati  appositi  accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.
  2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei  fondi,  i  soggetti  beneficiari  e  la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire  con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro degli affari  esteri,  d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica  l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n. 123.
  3. Le somme statali non utilizzate alla fine  dell'intervento  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le  somme  non  statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi  sovranazionali  o  privati   firmatari   dell'accordo   di programma."

 
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Thursday 21-Nov-24