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Articolo 69

Art. 69 

     (Incompatibilita' ed ineleggibilita') 

  1.  Al  giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista per i magistrati ordinari.
  2.  Il  giudice ausiliario,  nominato tra i candidati  di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina  o nei cinque anni precedenti.
  3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari  del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni,  e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei  successivi gradi di giudizio.
  4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario  non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte  d'appello,  le  parti  di  procedimenti  in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.

 
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Tuesday 03-Dec-24