Articolo 68
Art. 68
(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)
1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu' di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e' relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.