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Articolo 67

Art. 67 

  (Durata dell'ufficio) 

  1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni  e  puo' essere prorogata per non piu' di cinque anni.
  2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo  63, comma 2.
  3. Il giudice ausiliario  cessa  dall'incarico al compimento  del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

 
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Thursday 21-Nov-24