Articolo 67
Art. 67
(Durata dell'ufficio)
1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e puo' essere prorogata per non piu' di cinque anni.
2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.