logo facobook logo facobook logo linkedin
Ti trovi qui: Home » Normativa » Decreto Fare - D. L. 21 giugno 2013, n. 69 » Articolo 65

Articolo 65

Art. 65 

(Pianta organica dei giudici  ausiliari.  Domande  per  la  nomina  a giudici ausiliari) 

  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della  magistratura,  e'  determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte  di  appello,  assegnando  ai soggetti di cui all'articolo 63, comrna 3, lettera a), un numero di posti non superiore al dieci per cento dei  posti di giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di all'articolo 63,  comma  3,  lettera  a),  non possono superare complessivamente il numero di quaranta.
  2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalita'  e i termini di presentazione della domanda per la nomina a  giudice ausiliario  nonche'  i criteri di priorita' nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloroche abbiano maturato la maggiore anzianita'  di servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto e'  dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
  3. Le domande dei candidati sono trasmesse,  senza  ritardo,  al consiglio giudiziario che formula le  proposte motivate di  nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio  giudiziario  e redigendo la graduatoria.
  4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

 
valid CSS 2.1 Valid XHTML 1.0 Strict Realizzato da w-easy
Thursday 21-Nov-24