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Articolo 64

 Art. 64 

      (Requisiti per la nomina) 

  1. Per la nomina a giudice ausiliario  sono  richiesti  i  seguenti requisiti:
  a) essere cittadino italiano;
  b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
  d) non essere  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione o di sicurezza;
  e) avere idoneita' fisica e psichica;
  f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.
  2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a)  e  b),  al momento della presentazione della domanda il candidato non deve  aver compiuto i settantacinque anni di eta'.
  3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed  e),  al momento della presentazione della domanda il candidato  deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni  e non aver compiuto i sessanta anni di eta'.
  4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle  lingua  italiana  e  tedesca.  Si osserva altresi' il principio di cui all'articolo  8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n. 752,  e successive modificazioni.
  5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
  a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo,  i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni  e  delle province,  i membri  delle giunte regionali e provinciali;
  b) i sindaci, gli assessori comunali,  i  consiglieri  provinciali, comunali e circoscrizionali;
  c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
  d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

 
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Saturday 23-Nov-24