logo facobook logo facobook logo linkedin
Ti trovi qui: Home » Normativa » Decreto Fare - D. L. 21 giugno 2013, n. 69 » Articolo 63

Articolo 63

Art. 63 

     (Giudici ausiliari) 

  1. Ai fini di quanto previsto  dall'articolo  62  si  procede  alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.
  2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro  della  giustizia,  previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta  formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,  n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli  giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono  il  parere  del Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e'  stato  iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai  fini  della  formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui  al  comma  3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.
  3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:
  a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;
  b) i professori universitari  in  materie  giuridiche  di  prima  e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;
  c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
  d) gli avvocati, anche se a riposo;
  e) i notai, anche se a riposo.

 
valid CSS 2.1 Valid XHTML 1.0 Strict Realizzato da w-easy
Tuesday 03-Dec-24