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Articolo 62

Art. 62 

                (Finalita' e ambito di applicazione) 

  1. Al fine di agevolare la  definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti delle Corti  di  appello  con  i programmi previsti dall'articolo 37, comma  1,  del decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.
  2.  Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

 
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Thursday 21-Nov-24