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Articolo 60

Art. 60 

(Semplificazione del sistema di  finanziamento  delle  universita'  e
      delle procedure di valutazione del sistema universitario) 

  1. Al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle universita'  statali  e non statali, a  decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24 dicembre 1993,  n.  537,  e  della  legge  7  agosto  1990,  n.  245, concernenti  la programmazione dello sviluppo del   sistema universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota  di rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel Fondo  per  il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.  243,  alle universita' non statali legalmente riconosciute.
  2. All'articolo 13, comma 12, del decreto  legislativo  27  ottobre 2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema di valutazione della attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione  del sistema universitario  (ANVUR)  e della ricerca nel rispetto  dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5."
  3. L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 con le  risorse  finanziarie umane e strumentali disponibili  a legislazione vigente. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 
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Tuesday 03-Dec-24