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Articolo 7

                               Art. 7 

                   (Imprese miste per lo sviluppo) 

  1. Il comma I dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n.  49, e' sostituito dal seguente: "1. A valere sul Fondo  di  rotazione  di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il  finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di  imprese  miste.  Possono  altresi'  essere  concessi crediti  agevolati  ad  investitori pubblici o privati  o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese  miste  da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo  dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo puo' essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste."

 
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