Articolo 59
Art. 59
(Borse di mobilita' per il sostegno degli studenti universitari
capaci e meritevoli e privi di mezzi)
1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilita' interregionale degli studenti universitari, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per l'erogazione di "borse per la mobilita'" a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 20132014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale "a ciclo unico", di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso universita' statali o non statali italiane, con esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successivemodificazioni;
c) distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi.
4. Le borse di mobilita' sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le universita' site nel proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 2. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori piu' alti nel requisito di cui alla lettera b), quindi nei requisiti di cui alle lettere e) e a) .Le graduatorie sono comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini del trasferimento delle risorse alle universita' interessate.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 luglio 2013, sono definiti l'importo delle borse di mobilita', le modalita' di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalita' telematica nonche' gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti e' dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilita' e sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio.
6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.
7. Le borse di mobilita' sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
8. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'universita' presso la quale lo studente beneficiario e' iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.