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Articolo 59

Art. 59 

(Borse di mobilita'  per  il  sostegno  degli  studenti  universitari
               capaci e meritevoli e privi di mezzi) 

  1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e  della  mobilita' interregionale degli studenti universitari, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7  milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per  il  finanziamento ordinario  delle  universita'  per  l'erogazione  di  "borse  per  la mobilita'" a favore di studenti  che,  avendo conseguito  risultati scolastici eccellenti, intendano  iscriversi  per  l'anno  accademico 20132014 a corsi di laurea ovvero a corsi  di  laurea  magistrale  "a ciclo unico", di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso universita' statali o non statali italiane, con esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede  in  regioni diverse da quella di residenza.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le  regioni  con decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca, sentita la Conferenza  permanente  per i rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
  a) possesso  di  un  diploma  di  istruzione secondaria  superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico  2012/2013,  con  votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
  b) condizioni economiche  dello  studente  individuate  sulla  base dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di cui  al decreto  legislativo  31 marzo 1998,   n.   109, e successivemodificazioni;
  c) distanza tra la  sede  di  residenza  dello  studente  e  quella dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi.
  4. Le  borse  di  mobilita'  sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le universita' site nel proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi  del  comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi  del comma 2. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato  che presenta i valori piu' alti nel requisito di cui alla lettera  b), quindi nei requisiti di cui alle lettere e) e  a) .Le  graduatorie sono comunicate  al  Ministero dell'istruzione,   dell'universita'  e della  ricerca  ai  fini  del  trasferimento   delle   risorse alle  universita' interessate.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 luglio 2013,  sono  definiti  l'importo  delle  borse  di mobilita', le modalita' di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalita' telematica nonche' gli ulteriori  criteri  per la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti e'  dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilita'  e sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio.
  6. Per gli anni accademici successivi al primo,  gli  studenti  che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma  1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda,  ferma restando la permanenza del requisito della residenza  fuori  sede,  a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
  a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti  formativi universitari  previsti  dal piano di studi in base all'anno  di iscrizione;
  b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
  c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.
  7. Le borse di mobilita' sono cumulabili con  le  borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
  8.  All'atto  dell'effettiva  immatricolazione,  la   somma   viene assegnata dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca all'universita' presso la quale lo studente  beneficiario  e' iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
  9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate  nel  limite  di  17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012  per  gli  interventi  di  cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio  2011, n. 70, sono mantenute  nel  conto  dei  residui  per essere  versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro  5  milioni  per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni  per  l'anno  2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma  si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  che  si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 
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Saturday 23-Nov-24