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Articolo 58

Art. 58. 

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo  del  sistema  universitario  e
                       degli enti di ricerca) 

  1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno  2008  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 13-bis, le parole "triennio 2012-2014" sono  sostituite dalle seguenti "biennio 2012-2013" e le parole "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015";
  b) al comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle seguenti "triennio 2011-2013" e le parole "per  l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015".
  2. Il Fondo per  il  funzionamento  delle  universita'  statali  e' incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca e' incrementato di euro  3,6  milioni  nell'anno  2014 ed  euro  7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.
  3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo: "Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione nel caso di chiamate  di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi  di ricerca di alta qualificazione di cui al  primo  periodo,  effettuate entro tre anni dalla vincita del programma."
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere  dall'anno 2015,  si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.
  5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014  le  istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai  sensi  dell'articolo 1, comma 449, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.  A decorrere dal medesimo  anno scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore  a  quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a  quanto  previsto  dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per  i  servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
  6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti  in termini di fabbisogno e indebitamento  netto  derivati  dal  comma  9 dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle  istituzioni  scolastiche  e  per  le supplenze brevi.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 
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Thursday 21-Nov-24