Articolo 57
Art. 57
(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del
Paese)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:
a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle universita' e negli enti pubblici di ricerca;
b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-offuniversitari;
c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;
d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;
e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc;
f) al potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020;
g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle societa' nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;
h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;
i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;
l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.