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Articolo 57

 Art. 57 

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo  sviluppo  del
 Paese) 

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca favorisce interventi  diretti  al  sostegno  e  allo  sviluppo delle attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento  della  quota  relativa  alla  contribuzione  a  fondo  perduto disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:
  a) al  rafforzamento  della  ricerca  fondamentale  condotta  nelle universita' e negli enti pubblici di ricerca;
  b)  alla  creazione  e  allo  sviluppo  di  start-up  innovative  e spin-offuniversitari;
  c) alla  valorizzazione  dei  progetti  di  social  innovation  per giovani al di sotto dei 30 anni;
  d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;
  e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al  finanziamento  dei  corsi  di  dottorato e assegni di ricerca post-doc;
  f) al potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020;
  g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle societa' nelle quali la  maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da  giovani  al di sotto dei 35 anni;
  h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi  a  medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico  della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;
  i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;
  l)  al  sostegno  dell'internazionalizzazione  delle  imprese   che partecipano a bandi europei di ricerca.
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono individuate le risorse disponibili  nel  fondo  FAR  da destinare agli interventi di cui  al  comma  1.  Dette  risorse  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate all'apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e  delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le occorrenti variazioni di bilancio.

 
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Tuesday 03-Dec-24