Articolo 56
Art. 56
(Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni
finanziarie)
1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e' sostituito dal seguente: "497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 e' versata entro il 16 ottobre 2013."
2. La societa' di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta', sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.