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Articolo 55

Art. 55 

(Norma interpretativa in materia di  rimborsi  IVA  alle  agenzie  di
                              viaggio) 

  1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310  della  direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al  sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata  dalla  Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo  74-ter,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di  beni  e sulle prestazioni  di  servizi,  di  cui  al  comma  2  dello  stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di  viaggio stabilite  fuori  dell'Unione  europea  a   diretto   vantaggio   dei viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando  quanto  previsto  in materia di risorse proprie del  bilancio  dell'Unione  europea,  sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata  in  vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati;  altresi' non si da' luogo alla restituzione delle  somme  che,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia'  rimborsate  e successivamente   recuperate   dagli   uffici    dell'amministrazione finanziaria.

 
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Thursday 21-Nov-24