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Articolo 52

     Art. 52 

          (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo) 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: "1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si  trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai  fini  della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  a) accertata impossibilita' per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
  b) valutazione della solvibilita' del contribuente in relazione  al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma."
  2) al comma 3, alinea, le parole "di due rate consecutive" sono sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive".
  b) all'articolo 52:
  1) al comma 2-bis  le  parole:  "  e  79,"  sono  sostituite  dalle seguenti: ", 79 e 80, comma 2, lettera b),";
  2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
  "2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e  78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata  per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b). 2-quater. Se la vendita di cui al comma  2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto  e  vi e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede  tale  incanto,  puo'  comunque  esercitare  la  facolta' prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli  articoli 69 e 81.";
  c) all'articolo 53, comma 1, le parole "centoventi" sono sostituite dalle seguenti: "duecento";
  d) all'articolo 62:
  1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  I beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile,  anche se il debitore e' costituito in forma societaria  ed  in  ogni  caso  se nelle attivita' del debitore  risulta  una  prevalenza  del  capitale investito sul lavoro, possono  essere  pignorati  nei  limiti  di  un quinto, quando il presumibile valore di  realizzo  degli  altri  beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale  o  indicati  dal  debitore  non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.";
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis.  Nel  caso  di pignoramento dei beni di cui  al  comma  1,  la  custodia  e'  sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo'  aver  luogo  prima che siano decorsi trecento giorni dal  pignoramento stesso.  In  tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.";
  e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: "quindici"  e' sostituita dalla seguente: "sessanta".
  f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e  2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono  all'ultimo  emolumento  accreditato  allo stesso titolo.";
  g) all'articolo 76, il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
  a)  non  da'  corso  all'espropriazione  se  l'unico  immobile   di proprieta' del debitore, con esclusione  delle  abitazioni  di  lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per  i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati  nelle categorie catastali A/8 e A/9, e'  adibito  ad  uso  abitativo e  lo stesso vi risiede anagraficamente;
  b) nei casi  diversi  da  quello  di  cui  alla  lettera  a),  puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro.  L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione  senza che il debito sia stato estinto.";
  h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo  le  parole  "comma  1"  sono inserite le seguenti: "anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,";    i) all'articolo 78, dopo il  comma  2,  e' aggiunto  il  seguente: "2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato  nella  data  indicata nell'avviso di vendita, l'agente  della  riscossione  fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del  quale procede,  il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo."; l) all'articolo 80:
  1) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  "1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.";
  2) il comma 2, e' sostituito  dal  seguente:  "2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo' disporre:
  a) che degli incanti, ferma la data fissata  per  gli  stessi,  sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale;
  b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene  pignorato, al quale puo' essere anche assegnata la funzione di custodia.";
  3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese  sono  anticipate  dalla  parte richiedente  e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia  se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo,  il primo incanto non  puo' essere  effettuato entro duecento  giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.";
  m) all'articolo 85, comma 1, le parole: "minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma  per  la  quale  si  procede" sono sostituite dalle seguenti: " prezzo base del terzo incanto".
  2. All'articolo 10, comma 13-quinques del decreto-legge 6  dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre".
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da adottare entro 30 giorni  dalla  data  di  conversione  del  presente decreto-legge  sono  stabilite   le   modalita'   di   attuazione   e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

 
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Tuesday 03-Dec-24