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Articolo 6

Art. 6 

    (Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra) 

  1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al  31  dicembre  2015,  a favore  dei  coltivatori  diretti  e  degli   imprenditori   agricoli
professionali  iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed assistenziale  e'  applicata,   sul   gasolio   utilizzato   per   il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio  del  27 ottobre 2003 e  successive  modificazioni,  l'accisa  al  livello  di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti,  in  sede  di  richiesta  dell'assegnazione  del gasolio, ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 14 dicembre 2001, n.  454,  si  obblighino  a  rispettare  la progressiva  riduzione  del  consumo   di   gasolio   per   finalita' ambientali.
  2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da  corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di  imposizione  definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e  successive  modificazioni.  Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa  dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra  viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni  relative alla  misura  di  cui  al  presente  articolo  e'   comunicata   alla Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro  per  ciascuno degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi  medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato  di  cui al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  26 febbraio 2002, recante  «Determinazione dei consumi medi dei  prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli,  in  allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini  dell'applicazione  delle  aliquote  ridotte  o   dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo  2002,  n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria  di  cui  al presente comma.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo. 

 
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Thursday 21-Nov-24