Articolo 48
Art. 48
(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' apportata la seguente modificazione:
a) dopo l'articolo 537-bis, e' inserito il seguente: «Art. 537 -ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attivita' di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619."