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Articolo 43

Art. 43 

                (Disposizioni in materia di trapianto 

  1. Al secondo comma dell'articolo 3 del  Regio  decreto  18  giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo : "I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla  donazione  degli  organi  al  Sistema  informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91."
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede  senza  nuovi  e maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane  e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 
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Thursday 21-Nov-24