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Articolo 37

 Art. 37 

                      (Zone a burocrazia zero) 

  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla legge  4 aprile  2012,  n.35,  possono  essere   sottoscritte   dai   soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore del presente decreto.
  2. Le attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto  il  territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita'  operative per la creazione di un sistema integrato di dati  telematici  tra  le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di  servizi per la pubblica utilita'.
  3. I soggetti sperimentatori individuano  e  rendono  pubblici  sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in vigore del  presente  decreto,  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle autorizzazioni di  competenza  e'  sostituito  da  una  comunicazione dell'interessato.
  4. Il Ministero dello sviluppo economico  promuove  l'accesso  alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite  il proprio sito istituzionale.Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   predispone, altresi', un Piano nazionale  delle  zone  a  burocrazia  zero  e  ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito  una relazione trimestrale
  5. Le attivita' di cui al comma 2 non sono soggette a  limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi  fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la liberta' e  la  dignita'  dell'uomo  e l'utilita' sociale, il  rispetto  della  salute,  dell'ambiente,  del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
  6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a legislazione vigente,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza.

 
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Tuesday 03-Dec-24