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Articolo 35

 Art. 35 

(Misure di semplificazione per le  prestazioni  lavorative  di  breve
                               durata) 

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «13-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi  dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  la Commissione consultiva permanente  per  la  salute  e  sicurezza  sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente  decreto  e  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di  salute  e  sicurezza  sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di  semplificazione  degli adempimenti  relativi  all'informazione,  formazione  e  sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle  prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate  lavorative  nell'anno  solare  di riferimento, al fine di tener conto,  mediante  idonee  attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di  lavoro  nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.».

 
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Tuesday 03-Dec-24