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Articolo 33

 Art. 33 

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto  della  cittadinanza
                  per lo straniero nato in Italia) 

  1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge  5  febbraio 1992,  n.  91,  all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della  Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il  possesso  dei  requisiti con ogni altra idonea documentazione.
  2. Gli Ufficiali di Stato Civile  sono  tenuti  al  compimento  del diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992  entro  il  compimento  del  diciannovesimo  anno  di  eta'.  In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.

 
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Thursday 21-Nov-24