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Articolo 31

Art. 31 

                (Semplificazioni in materia di DURC) 

  1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7  maggio  2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio   2012,  n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma  1175,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
  2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta  fermo»  fino  a: «successive  modificazioni  e  integrazioni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni  appaltanti  e  per  gli  enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico  di regolarita' contributiva»;
  b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo  e'  sostituito  dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni  rese  nell'ambito dell'appalto o del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso  di validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
  3. Nei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture,  nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo,  in  caso  di ottenimento da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1, lettera b), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti  impiegati  nell'esecuzione  del  contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  2010  trattengono dal  certificato  di pagamento   l'importo     corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per  le  inadempienze accertate  mediante  il  DURC  e'  disposto  dai  soggetti   di   cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente  agli  enti  previdenziali  e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
  4. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n. 207, acquisiscono d'ufficio,  attraverso  strumenti  informatici,  il documento unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)  in  corso  di validita':
  a) per la verifica  della  dichiarazione  sostitutiva  relativa  al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera  i),  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  b) per l'aggiudicazione del contratto ai  sensi  dell'articolo  11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  c) per la stipula del contratto;
  d)  per  il  pagamento  degli  stati  avanzamento  lavori  o  delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  e) per il certificato  di  collaudo,  il  certificato  di  regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
  5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha  validita' di centottanta giorni dalla data di  emissione.  I  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207, utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi  di cui al comma 4, lettera a),  del  presente  articolo,  anche  per  le ipotesi di cui alle lettere b) e  c)  del  medesimo  comma.  Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  n.  207  del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalita' di cui al comma  4,  lettere  d)  ed  e),  del  presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo  finale  per  il quale e' in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
  6. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n. 207,  acquisiscono  d'ufficio  il  documento  unico  di   regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai  subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, nonche' nei casi previsti al comma 4,  lettere  d)  ed  e), del presente articolo.
  7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  ai  fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal  documento  unico  di  regolarita'  contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
  8. Ai fini della verifica per il rilascio del  documento  unico  di regolarita' contributiva (DURC), in caso di  mancanza  dei  requisiti per il rilascio di tale documento  gli  Enti  preposti  al  rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento  gia' rilasciato,  invitano  l'interessato,  mediante   posta   elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del  consulente  del lavoro nonche' degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente  le cause della irregolarita'.

 
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Thursday 21-Nov-24