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Articolo 4

   Art. 4 

(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale  e  nei
                             carburanti) 

  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma  1,  del  decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole "Per  gli  stessi  clienti vulnerabili" sono sostituite  dalle  seguenti  "Per  i  soli  clienti domestici"
  2. Per le gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,  sono  da  intendersi  di  natura perentoria. In particolare, scaduti  tali  termini,  la  Regione con competenza sull'ambito, avvia la  procedura  di  gara  attraverso  la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
  3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico di cui al  comma  2,  relative  agli  ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di  ottobre 2013, sono  prorogate  di  quattro  mesi,  con  uno  spostamento  dei rispettivi termini di cui all'articolo 3  del  decreto  del  Ministro dello sviluppo  economico  12  novembre  2011,  n.226  relativi  alla mancata  nomina  della  stazione  appaltante  comunque  a  data   non anteriore al 1 gennaio  2014.  Per  tutti  gli  ambiti  dello  stesso Allegato in cui  non  e'  presente  il  capoluogo  di  provincia,  la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo  2,  comma 1, del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12  novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza  qualificata  dei  due  terzi  dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i  due  terzi dei punti di riconsegna dell'ambito,  come  risultanti  dai  dati  diriferimento per  la  formazione  degli  ambiti  pubblicati  sul  sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
  4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al  comma 2 senza che la Regione competente abbia  proceduto  alla  nomina  del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita la Regione,  interviene  per  dare  avvio  alla  gara,  nominando  un commissario ad acta.
  5.  Nei  casi  in  cui  gli  Enti  locali  concedenti  non  abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto  del  Ministrodello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, come modificati dal comma 3, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8,  comma 4, del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12  novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con  modalita'  stabilite  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in  uno  specifico  capitolo  della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere  destinati  alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.
  6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di  ridurre  i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero  dello  sviluppo economico puo' emanare linee guida su criteri e  modalita'  operative per  la  valutazione  del  valore  di  rimborso  degli  impianti  di distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'articolo  5  del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre 2011,  n. 226.
  7. Al  fine  di  promuovere  la  razionalizzazione  della  rete  di distribuzione dei carburanti  liquidi  e  per  diffondere  l'uso  del metano e dell'energia  elettrica  per  autotrazione  nelle  aree  con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale  carburante,  il fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11  febbraio 1998, n. 32, e' destinato anche alla erogazione di contributi per  la chiusura e contestuale trasformazione da  impianti  di  distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva  di  metano per autotrazione, secondo le modalita' definite  con  i  decreti  del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003.

 
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Tuesday 03-Dec-24