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Articolo 28

  Art.28 

     (Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento) 

  1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter,  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  in  caso  di  inosservanza  del  termine  di conclusione del procedimento amministrativo iniziato  ad  istanza  di parte,  per  il  quale  sussiste  l'obbligo  di   pronunziarsi,   con esclusione delle ipotesi  di  silenzio  qualificato  e  dei  concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di  indennizzo  per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di  ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine  del  procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
  2. Al  fine  di  ottenere  l'indennizzo,  l'istante  e'  tenuto  ad azionare il potere sostitutivo previsto  dall'art.  2,  comma  9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette  giorni dalla  scadenza  del  termine  di  conclusione  del  procedimento.  I soggetti di cui all'articolo 1, comma  1-ter,  della  medesima  legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
  3. Nel caso in cui anche il titolare  del  potere  sostitutivo  non emani  il  provvedimento  nel  termine  o  non  liquidi  l'indennizzo maturato a tale  data,  l'istante  puo'  proporre  ricorso  ai  sensi dell'articolo 117 del  codice  del  processo  amministrativo  di  cui all'Allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e successive  modificazioni,  oppure,   ricorrendone   i   presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.
  4.  Nel  giudizio  di  cui   all'articolo   117,   puo'   proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda  per  ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e'  trattata  con  rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
  5. Nei ricorsi di cui  al  comma  3,  il  contributo  unificato  e' ridotto alla meta' e confluisce nel capitolo di cui all'articolo  37, comma 10, secondo periodo del decreto legge  6  luglio  2011,  n.  98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  6. Se il ricorso e'  dichiarato  inammissibile  o  e'  respinto in relazione all'inammissibilita' o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato  avvio  al  procedimento,  il  giudice,  con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a  pagare in favore del resistente una somma da due volte a  quattro  volte  il contributo unificato.
  7. La  pronuncia  di  condanna  a  carico  dell'amministrazione  e' comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei  Conti  per le  valutazioni  di  competenza,  nonche'  al  titolare   dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
  8.  Nella  comunicazione  di  avvio  del   procedimento   e   nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai  sensi  dell'articolo  35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta  menzione  del diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita'  e  dei  termini per conseguirlo ed e' altresi' indicato il soggetto cui e' attribuito  il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la  conclusione del procedimento.
  9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  dopo  il comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato  e  dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo  per il mero ritardo alle condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo  di  indennizzo sono detratte dal risarcimento".
  10. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in  via sperimentale e dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del  presente  decreto,  ai  procedimenti  amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore.
  11. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di  ciascuna amministrazione interessata.
  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  di conversione del  presente  decreto  e  sulla  base  del  monitoraggio relativo alla sua applicazione,  con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai  procedimenti  amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni  del  presente  articolo, nonche'  eventualmente  il  termine  a   decorrere   dal   quale   le disposizioni ivi contenute sono  applicate,  anche  gradualmente,  ai procedimenti amministrativi diversi da quelli  individuati  al  comma 10.

 
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Tuesday 03-Dec-24