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Articolo 27

Art. 27 

(Semplificazione  in  materia  di  procedura   CIPE   e   concessioni
  autostradali) 

  1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre  2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004, n. 47, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la componente investimenti dei parametri X  e  K  relativi  a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con  decreto  motivato  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  il  15 dicembre, sono approvate  o  rigettate  le  variazioni  proposte.  Il decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e  dei relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi  inadempienze delle disposizioni previste  dalla  convenzione  e  che  siano  state formalmente  contestate  dal  concessionario  entro  il   30   giugno precedente.".
  2. All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, terzo  periodo,  le  parole:  "Dipartimento  per  la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri" e, dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il seguente: "Il Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei  Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i  quali il decreto puo' essere comunque adottato";
  b) al comma 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "In caso di criticita' procedurali,  tali  da  non  consentire  il  rispetto  del predetto termine di trenta giorni  per  l'adozione  del  decreto,  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al  Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni."

 
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Thursday 21-Nov-24