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Articolo 25

                               Art. 25 

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti) 

  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete  autostradale  da  parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo  11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  i Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla  individuazione delle   unita' di personale  trasferito  al  Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione  della  tabella  di equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al comparto  Ministeri  e  all'Area  I  della  dirigenza  nonche'   alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attivita' di vigilanza e controllo sui concessionari  autostradali.  Il  personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente  previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15 luglio  2011,  n.  111,  mantiene  la  posizione  assicurativa   gia' costituita  nell'ambito   dell'assicurazione  generale   obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede  all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime  autostradale e,  ove  necessario,  di  quelle  derivanti   dal   canone   comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai  sensi  dell'articolo 1,  comma  1020, secondo periodo, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  -  anche mediante  apposita  rideterminazione  della  quota  percentuale   del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali - destinate agli oneri  derivanti  dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato  di  previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  ANAS  S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra  i  ricavi  propri  del  conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.
  3. ANAS S.p.a. versa, entro il  30  giugno  2013,  all'entrata  del bilancio dello Stato, per la successiva  riassegnazione  ad  apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012  al netto delle anticipazioni gia' effettuate, dei canoni afferenti  alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni  sul  sedime autostradale previsti a  carico  dei  concessionari  autostradali.  A decorrere  dal  2013  i  canoni  di  competenza  relativi  alle   sub concessioni  sul  sedime   autostradale   previsti   a   carico   dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello  Stato  con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura  del  novanta per cento del  corrispondente  periodo  dell'anno  precedente,  salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle  prime sei rate e' fissato al 31 luglio 2013. Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  assume  le situazioni debitorie e  creditorie  relative  alle  funzioni  di  cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14, nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a  far  data  dal  1°  ottobre 2012.
  5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012  destinate  ai  Contratti  di  servizio  e  di  programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per  la  compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa  di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n. 248.
  6. Al fine di  superare  lo  stato  di  emergenza  derivante  dalla scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la  messa  in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario,  all'articolo  55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: "A tal fine  la dotazione  organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e' incrementata di un numero corrispondente di posti".
  7. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n. 111,  le  parole:  "L'amministratore  unico"  sono  sostituite  dalle seguenti: "L'organo amministrativo" e le parole "entro il  30  marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre".
  8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n. 111, le parole: "Entro  30  giorni  dall'emanazione  del  decreto  di approvazione dello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 30 giorni  dalla  data  di  approvazione  da  parte  dell'assemblea  del bilancio dell'esercizio 2012."
  9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle  attivita'  previste dalla  Convenzione  per  l'esercizio  dei  servizi  di   collegamento marittimo  con  le  isole  minori  siciliane   stipulata   ai   sensi dell'articolo comma 998, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a  decorrere  dall'entrata  in vigore del presente decreto.
  10. All'articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze"  sono soppresse e dopo le  parole  "ogni  successiva  modificazione  ovvero integrazione delle suddette convenzioni e' approvata"  sono  inserite le seguenti "con decreto del Presidente della Regione Siciliana."
  11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche  del  testo convenzionale,  stipulato  in  data  30   luglio   2012,   necessarie all'adeguamento alle presenti disposizioni. 

 
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Thursday 21-Nov-24