Articolo 24
Art. 24
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla
legge 3 luglio 2009, n. 99)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa", sono sostituite dalla seguente: "sentita" e le parole: "e' stabilito il canone dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "approva la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto";
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche' le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20."
2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attivita' di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'."
3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonche' al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "diritto di far salire e scendere" sono sostituite dalle seguenti "diritto di far salire o scendere";
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. L'autorita' competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, puo' richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non puo' comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorita', non sono piu' soggette alle limitazioni sul far salire o scendere le persone fintanto che non si incorra in nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.
4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica."