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Articolo 23

Art. 23 

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e  dei
                          turismo nautico) 

  1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18  luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "di cui al comma 1"  sono  inserite  le seguenti: ", di durata complessiva non superiore a quaranta  giorni," e le parole "sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui" sono soppresse.
  2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e  d)  sono sostituite dalle seguenti:
  "c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza  da  14,01  a  17 metri;
  d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da  17,01  a  20 metri;". 

 
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Thursday 21-Nov-24