Articolo 23
Art. 23
(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e dei
turismo nautico)
1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", di durata complessiva non superiore a quaranta giorni," e le parole "sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;".